Art. 12.
(Rideterminazione delle indennità di impiego operativo)

      1. Le indennità di impiego operativo previste dalla legislazione vigente e dai provvedimenti di recepimento degli schemi di concertazione per le Forze armate sono incrementate del 20 per cento rispetto all'indennità di base, quale risultante dall'adeguamento della tabella I, numero I,

 

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allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, rideterminata nelle misure stabilite per ogni anno dall'adeguamento annuale delle retribuzioni, per il personale militare che si trova nelle condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 della medesima legge n. 78 del 1983.

      2. L'incremento di cui al comma 1 è corrisposto al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di servizio militare comunque prestato. La corresponsione dell'adeguamento annuale in oggetto è disposta in via provvisoria.

      3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.